Un Altro Spaccio È Possibile

Pubblicato da Blicero il 25.06.2010

Siamo ormai alle tappe finali dell’approvazione del ddl sulle intercettazioni, ovvero di quella che è stata chiamata “legge bavaglio” da Repubblica e che ha portato migliaia di persone (compreso Giuliano Ferrara e Ulrich Muhe, attore tedesco deceduto nel 2005) a imbavagliarsi e attaccarsi un post-it alla bocca con frasi politicamente impegnate davanti alla webcam. E poi dicono che sia Farmville a togliere tempo alla produttività sul lavoro.

Ad ogni modo, eccettuata la scure che si abbatterà sulla cronaca giudiziaria e sull’editoria, l’impossibilità per i magistrati di condurre indagini decenti specie in tema di criminalità m*****a e l’allettante scenario di impunità totale per centinaia e centinaia di criminali d’alto/medio/piccolo  bordo, una questione su tutte dovrebbe catturare l’attenzione dell’opinione pubblica: con la nuova legge sulle intercettazioni saremo ancora in grado di comprare la droga dal nostro pusher di fiducia senza doverci preoccupare di essere beccati?

D’accordo, negli anni le tecniche si sono sicuramente affinate. Skype, Tor, proxy, autisti parlamentari e così via. Il rapporto consumatore-spacciatore è diventato innegabilmente 2.0 – tutti ormai sanno che i telefoni scottano quando si parla di magliette, cd, cavalli e cavalli e mezzo. Ma non era più bello una volta? Non era più romantico, più film danese dei ’90, più War on Drugs? Il Parlamento sicuramente deve aver pensato così, ed infatti ora tornare ad utilizzare un Nokia 3310, farsi consegnare la droga al volo in luoghi sempre diversi e intrattenersi anche per un caffè con chi rischia ogni volta più di 10 anni di carcere è quasi più sicuro dell’omosessualità di Ricky Martin.

Prendiamo uno scenario tipico, una sorta di caso di scuola. Stasera c’è una festa di qualche vostro lontano conoscente (o un concerto pseudo-indie, o la proiezione di film bulgari d’animazione senza sceneggiatura) e, conoscendo l’ambiente, l’unico modo di passare la serata è procurarsi un quantitativo sufficiente di droga, simulando così un grado accettabile di socialità/attenzione/tolleranza. Il vostro spacciatore è un nome rinomato in certi circuiti della vostra città, e purtroppo anche in quelli polizieschi. Ma niente paura! Secondo la nuova formulazione dell’art. 267 la procedura per intercettare un telefono è efficace quanto mettere Cannavaro a marcare Kobe Bryant nelle finali NBA o far analizzare Le Benevole da un camerata di Casa Pound.

Se con la disciplina vigente (ancora per poco?), il pm deve semplicemente chiedere l’autorizzazione a disporre un’intercettazione al Gip operante presso il proprio ufficio giudiziario, ora l’appartenente all’accusa di una razza antropologicamente diversa da tutti noi dovrà rivolgersi ad un collegio di tre magistrati1 presso il capoluogo del distretto nel quale ha sede il giudice competente.

Sarebbe meglio infatti che il vostro pusher avesse la base operativa in qualche provincia, in modo tale che la procura che ha intenzione di intercettarlo dovesse trasmettere tutti gli atti al tribunale competente, aspettare che il collegio si pronunci e ritrasmettere gli atti. Nella malaugurata ipotesi che questo avvenga avrete comunque un discreto lasso di tempo per continuare a chiamarlo e accumulare tutta la droga necessaria per studiare l’esame di procedura penale o per finire Infinite Jest, regalare la scheda alla vostra ex e mandare a puttane le indagini. Di più: ora le intercettazioni sono disposte di 15 giorni in 15 giorni, senza limiti, purchè sussistano i presupposti d’origine. Con il nuovo testo il limite è fissato a 30 giorni, prorogabili una seconda volta per 45 giorni solo se emergono “nuovi elementi”, più una terza eventuale proroga se bisogna impedire “conseguenze ulteriori” del delitto o “altri reati” – in pratica, quando ormai tutto è già finito, il delitto ampiamento consumato e l’overdose già assorbita da tempo.

Altri requisiti previsti dal nuovo articolo rendono possibile l’intercettazione solamente laddove gli investigatori già dispongano di informazioni talmente dettagliate da rendere inutile il ricorso all’intercettazione. Ad esempio, se il pusher è indagato per spaccio di droga, voi non lo siete. Nelle telefonate basterà quindi organizzare gli incontri parlando dell’upskirt di Miley Cirus e/o del fatto che ormai le ragazze a 17 anni devono essere considerate adulte per escludere de facto la possibilità di mettere sotto controllo il traffico telefonico del destinatario.

Qualora, nonostante tutti gli accorgimenti del caso, gli investigatori decidano di piazzare delle microspie per inchiodare lo spacciatore, c’è ancora meno da temere. Il nuovo art. 266 infatti permette l’intercettazione ambientale solamente quando vi sia “fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa”, vietandola contestualmente nei luoghi “privati” (cioè ovunque, e non più nella “privata dimora”). Nel fissare i rendez-vous evitate dunque posti pericolosi quali sagrestie, sezioni di partito, meetup di grillini e spettacoli di stand-up comedy attanziale e ripiegate sui più classici bar, piscine, bordelli per bambole vestite da studentesse giapponesi, ristoranti e fumerie d’oppio clandestine. Tali scelte fanno pendant perfetto con l’art. 267, che infatti prevede per le video-intercettazioni, qualora la polizia scegliesse questo mezzo di indagine, una limitazione ai soli

luoghi appartengono a soggetti indagati…agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero [che] appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti.

Sembra quasi fatto apposta, vero2?

Il testo approvato dal Senato non si ferma solo alla fase delle indagini, va oltre. Se il procedimento contro il vostro pusher malauguratamente dovesse arrivare a processo, un primo rimedio – già collaudato ampiamente da numi tutelari come Cesare Previti, Clemente Mastella e le Brigate Rosse – è quello di sbarazzarsi del proprio pm. Secondo il novellato art. 36, se il pm rilascia dichiarazioni sul processo in corso viene automaticamente rimosso dal suo superiore. E se sta zitto? Niente di più semplice che fare una denuncia pretestuosa per rivelazione di notizie riservate, farlo dichiarare incompatibile, bloccare il processo per mesi e mesi e tirare avanti fino alla prescrizione o all’elezione in Parlamento.

Arrivati a questo punto dovreste essere ormai tranquilli. Ma cosa fare in caso di un’indiscrezione sulla stampa locale, per evitare l’infarto a tua nonna, la depressione a tua mamma e il taglio dei viveri di tuo padre alla lettura del tuo nome affiancato a quello di un noto criminale? Beh, assolutamente niente, perchè comunque non lo verranno mai a sapere. E’ il nucleo mediatico-censorio della legge, quello che impedisce la pubblicazione (parziale, per riassunto, nel contenuto; insomma, tout court) degli atti relativi alle intercettazioni, richieste e ordinanze d’arresto – almeno fino alla chiusura delle indagini preliminari.

E cosa fare una volta chiuse queste fasi? Prepararsi alla gogna mediatica retroattiva? No, bisogna continuare a stare tranquilli, dato che nell’ordinanza che ha disposto l’arresto del vostro pusher, secondo il nuovo art. 292 c.2-quater, il giudice non potrà riprodurre il contenuto letterale dell’intercettazione, ma solamente richiamarlo. E cosa vuol dire “richiamare”? Nessuno l’ha ancora capito, soprattutto i redattori della legge – e probabilmente nemmeno l’über-processualpenalista Franco Cordero, che di solito capisce cose che non capisce nessuno salvo poi scriverle in maniera tale che nessuno capisca.

Molti commentatori, tra cui ANM, giuristi e criminali rimasti esclusi dalle prebende, hanno duramente criticato certe misure, soprattutto quella che elimina il rischio che una puttana registri il tuo amplesso e la tua collezione di tombe fenice. E sono insorti: “Ehi, questa è una legge che favorisce i peggiori delinquenti!” No. Favorisce i migliori delinquenti.

Ed è esattamente da questo punto che bisogna partire per ringraziare, in qualità di abituali consumatori delle più disparate droghe, i “migliori” al governo. Perché grazie al loro allargamento-intoccabilità ad infinitum i nostri spacciatori saranno per sempre liberi di fornirci sogni tagliati all’acetone, nonchè un dannoso rifugio dalla depressione post crisi economica, morale ed esistenziale.

Viviamo fino in fondo il Sogno Italiano – al riparo da orecchie indiscrete.

  1. Che, in caso di processo, non potranno pronunciarsi in materia. Touché! []
  2. Lo è, infatti. []

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Drop the Hate / Commenti (4)

#1

George Frusciante
Rilasciato il 25.06.10

Ma ora l’attività di intercettazione non ha un limite massimo di tre giorni? O ho capito davvero malissimo?

#2

blicero
Rilasciato il 25.06.10

Art. 267 comma 3

#3

George Frusciante
Rilasciato il 25.06.10

Ops, mi ero fidato di RaiNews…

#4

ElNinoBaudelaire
Rilasciato il 27.06.10

Ehi, arrivi tardi. Minzolini ci ha già spiegato tutto

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